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Oggetto:
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Diritto romano

Oggetto:

Roman law

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Anno accademico 2017/2018

Codice dell'attività didattica
GIU0339
Docente
Prof. Ferdinando Zuccotti (Titolare del corso)
Corso di studi
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - a Torino (D.M. 270/2004) [f004-c501]
Anno
4° anno
Tipologia
Di base
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
IUS/18 - diritto romano e diritti dell'antichità
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Orale
Prerequisiti
Conoscenze umanistiche di base, specialmente in ambito storico.
Basic knowledge of humanities, mainly history.
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

La figura dell’usucapione può sembrare un istituto del tutto noto nelle sue linee costruttive e relativamente tranquillo nella sua elaborazione dogmatica, senza soverchie sorprese per lo studioso che si accinga a occuparsene. Ma in realtà, quando la si approfondisca secondo prospettive nuove e svincolate da abituali impostazioni dogmatiche, essa può rivelarsi assai diversa dalla nozione istituzionale che se ne ha e alquanto più problematica nelle sue architetture sistematiche, riservando notevoli sorprese a chi ne voglia mettere a fuoco i lineamenti di fondo.

Può quindi risultare interessante per lo studente fare lo sforzo di svincolarsi da abitudinari schemi di pensiero che gli derivano dallo studio istituzionale dell’istituto per cimentarsi con nuovi modelli costruttivi che riescano a spiegare, secondo una logica costruttiva diversa, svariati tratti in ombra e tuttavia decisivi dell’usucapione. Un esercizio, questo, può darsi fomentamentale per un più cosciente nonché più elevato metodo di studio del diritto.

 

[English]

Usucaption may seem like a well-known institution and its dogmatic elaboration may seem like simple. On the contrary, if it is analyzed from new perspectives, it can appear very different from the institutional notion: its systematic reconstruction, indeed, is somehow more problematic and it could surprise the scholar who aims to focus its background features.

Students can find interesting to discard habitual institutional thinking patterns in order to try new constructive models. This exercise can be useful for a more conscious study of the law.

 

 

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Fine del corso sarebbe dunque una «ricostruzione» dell’usucapione romana (ma altresì per vari versi di quella del diritto italiano attuale) che criticamente superi le molteplici idee preconcette su cui si è edificata una nozione tralatizia di essa, imperniata sui suoi risvolti soprattutto di diritto sostanziale, per pervenire consapevolmente a quella che fu la reale struttura dell’usucapione romana, collocantesi su piani in primo luogo processuali, nonché, più in generale, l’impadronirsi di schemi di pensiero più liberi nella loro effettività descrittiva e davvero idonei ad una maggior profondità di ricerca nello studio del diritto antico come moderno.

The aim of the course is therefore a "reconstruction" of Roman usucaption (but also that of the present Italian law) that critically overcomes the many preconceived ideas on which its notion has been constructed. The traditional definition, indeed, is mainly based on its implications on substantive law, while the real structure of the Roman usucaption is largely based on procedural grounds. In general, the course aims to show more effective reconstructive patterns and to deepen the study of ancient and modern law.

 



 

Oggetto:

Modalità di insegnamento

 

Oltre alle spiegazioni del docente, il corso tenterà nella sua seconda parte di coinvolgere gli studenti nella lettura e interpretazione delle fonti antiche oggetto del programma, in maniera tale da fornire loro gli strumenti per una cognizione elementare delle tecniche di esegesi dei testi giuridici romani.

 [English]

The second part of the course contemplates the interpretation of ancient sources beside the traditional teacher’s explanation.

 

 

 

 

Oggetto:

Modalità di verifica dell'apprendimento

 

L’esame si svolgerà in maniera tradizionale in forma orale, ma l’interrogazione prenderà nel caso le mosse da un testo di diritto romano scelto dallo studente, in ordine al quale egli dovrà dare una spiegazione del significato e dei problemi giuridici presentati per poi collegarlo in maniera critica agli aspetti generali della materia oggetto del corso.

 

Oggetto:

Attività di supporto

Verranno fornite, pubblicandole nel sito dell’università, le traduzioni italiane delle fonti giuridiche romane esaminate nel corso. Per ogni problema relativo alla traduzione nonché alla spiegazione di tali testi, gli studenti che lo desiderino potranno rivolgersi agli assistenti indicati dal docente.

 

The Italian translation of the sources that the course examines will be published on the Internet site of the University. If any problem occurs, the students can contact the teacher’s assistants.

Oggetto:

Programma

Si insegna abitualmente che la usucapione si compie in presenza di vari requisiti, consistenti nel tempo necessario, nel possesso, nell’idoneità della cosa, nella bona fides e nella iusta causa. Ma poiché un accertamento della sussistenza di tali requisiti in realtà poteva non avvenire mai, sembrerebbe che, in tale falsariga ricostruttiva, l’avvenuto acquisto della cosa potesse in realtà rimanere per sempre oggetto di insicurezza, in contraddizione con gli ovvi fini di certezza che caratterizzano tale figura. Il diritto romano arcaico in verità prevedeva che l’usucapione avvenisse semplicemente in base al possesso protratto per un certo tempo, senza ulteriori condizioni, ma dalle XII Tavole si incominciò a porre il requisito della res habilis (in particolare, di origine non furtiva) e poi si aggiunsero le ulteriori condizioni della bona fides e della iusta causa: il problema, sembra, è se tali ulteriori requisiti impedissero con la loro ipotetica assenza il compiersi dell’usucapione, come di norma implicitamente si ritiene, o semplicemente essi permettessero alla parte interessata, attraverso l’esperimento della reivindicatio, la «revoca» di un’usucapione già precedentemente attuatasi ad ogni effetto attraverso il possesso protrattosi per il tempo previsto.

E poi: è proprio fino in fondo vera la considerazione che il fine della usucapione sarebbe quello di evitare la cosiddetta probatio diabolica, ossia la necessità di risalire, come si suol dire, ad Adamo ed Eva per dimostrare il proprio diritto? Del resto, la dimensione di «modo di acquisto» del diritto corrisponde veramente all’essenza dell’usucapione, o tende a dimenticarne del tutto la dimensione altresì processuale di modo di prova del diritto? In origine, forse, vi era poi una terza utilità della usucapione, mirante a togliere di mezzo dopo un certo tempo le incertezze connesse al forte formalismo giuridico romano e quindi i rischi di non aver adempiuto esattamente le ritualità performative previste dal diritto.

Ancora: perché mai se la normale usucapione romana prevedeva gli ulteriori requisiti dell’idoneità della cosa, della bona fides e della iusta causa, sopravvive purtuttavia fino all’età classica una forma diversa di tale figura, l’usucapio pro herede, che si compiva in un solo anno e senza che occorressero tali tre requisiti? Se Gaio, nel II secolo d.C., definisce l’usucapio pro herede come improba e lucrativa, e parla della riforma che ne limitò gli effetti, perché essa sopravvisse fino ai suoi tempi? Come si vedrà, è verosimile che tale forma di usucapione avesse per lungo tempo adempiuto a una specifica funzione, quella di sanare ad ogni passaggio ereditario i beni trasmessi di padre in figlio, precludendo liti in ordine ad essi ed agendo in una prospettiva innanzitutto processuale: e che essa non fosse altro che l’usucapione antica, di origine predecemvirale, sopravvissuta accanto all’usucapio propriamente detta, ossia a quella caratterizzata dai requisiti dell’idoneità della cosa, della bona fides e della iusta causa.

E quali furono i rapporti tra tale usucapione per così dire normale e il diffondersi dell’actio Publiciana nel diritto classico, in cui il pretore – per tutelare la trasmissione di res mancipi vendute e consegnate ma delle quali non si era fatta la mancipatio o la in iure cessio ma solo la traditio, non idonea a trasferirne la proprietà secondo il ius civile – ordinava al giudice di considerare già compiuta l’usucapione anche se non era ancora trascorso il tempo necessario? Se in questo modo, infatti, l’usucapione viene in pratica anticipata ed il suo effettivo compimento non serve che ad acquistare, dopo il possesso già tutelato dal pretore, il formale dominium ex iure Quiritium sulla cosa, è peraltro assai probabile che i due istituti dovettero interagire strettamente in tale situazione, determinando le linee essenziali dello sviluppo della usucapione specie per quanto riguarda il requisito della iusta causa.

Inoltre, quali sono gli effettivi rapporti strutturali tra l’usucapione e l’affine istituto della prescrizione delle azioni? Perché alcuni ordinamenti scelgono la prima ed altri la seconda soluzione? Ed è verosimile che quella della prescrizione della azioni sia la scelta più antica e per così dire primitiva? In realtà quella della prescrizione delle azioni sembrerebbe la soluzione migliore, dato che, trascorso il tempo necessario, l’azione definitivamente non è più esperibile e la controparte rimane sicura del proprio diritto, mentre nell’usucapione resta potenzialmente in eterno possibile contestare l’assenza dei suoi requisiti costitutivi: ma il diritto romano, anche quando adottò in età postclassica la praescriptio longi temporis, accettò di tale istituto solo una versione ibrida, in cui accanto al prescriversi dell’azione rimanevano per contro vari requisiti circa il possesso, impedendo così una volta per tutte una risoluzione definitiva della questione. Quali furono i motivi contingenti ma altresì può darsi strutturali di tale atteggiamento del diritto romano? E si può congetturare una fase antichissima in cui il diritto romano adottasse la soluzione della prescrizione dell’azione, sostituendovi solo in seguito, con la riforma operata dalle XII Tavole, l’acquisto prescrittivo o usucapione?

Infine, quali sono le soluzioni cui possiamo assistere nel diritto comparato e quali rapporti logici è lecito rintracciare con le soluzioni romane? Il diritto ateniese, in particolare, ammette la prescrizione dell’azione solo in pochi casi contrattuali, ma quale era in generale l’atteggiamento dei tribunali popolari greci nei confronti delle azioni presentate senza motivo tardivamente? Forse si è in presenza di un sistema diverso rispetto alla tradizione romanistica occidentale, in cui erano di fatto le sentenze dei tribunali ad evitare che quello delle domande tardive potessero creare un problema per l’ordinamento, per cui non fu necessaria una specifica normazione in materia, secondo soluzioni che si possono ritrovare in altri ambiti giuridici, quali ad esempio il diritto arabo, che lasciavano ai giudici tale incombenza senza preventive regolamentazioni definitive e particolareggiate di ordine normativo. Per altro verso, mentre le prime tracce in Grecia di una vera e propria usucapione cominciano a emergere in Platone, si vedrà il significato che il sistema prescrittivo costituito dall’anno sabbatico e giubilare assume nel diritto ebraico, ponendo tali istituti in diretto relazione con le credenze religiose di un popolo e i suoi rapporti ultimi con la divinità, nonché, infine, altri peculiari sistemi prescrittivi offertici dal diritto comparato.

A ogni ordinamento, in realtà, si presenta il problema di tutelare la certezza delle situazioni di fatto esistenti rispetto a domande giudiziarie che pretendono di far valere fatti troppo lontani nel tempo, ma ogni ordinamento vi provvede secondo soluzioni che per certi versi possono essere considerate comuni e dettate dalla intrinseca logica delle cose, ma in buona parte sono altresì soluzioni peculiari dettate dal proprio genio giuridico nonché dalle contingenti esigenze che si presentano come più pressanti in quel contesto giuridico. E l’approfondire per quanto possibile tali temi contribuirà altresì, com’è inevitabile, ad una più chiara visione dei problemi affrontati dal diritto romano nelle sua storia ed in generale dagli ordinamenti della tradizione giuridica occidentale.

Ne emergerà una storia dell’usucapione romana differente dall’usuale, e come in non pochi aspetti anche il funzionamento tecnico-giuridico dell’istituto sia in buona parte diverso da quello che si è abituati a dare per scontato.

[English]

We usually think that usucaption requires time, possession, res habilis, bona fides and iusta causa. On the contrary, a verification of these elements could not occur, so that their existence could be doubtful. In the archaic Roman law only possession for a certain time was required, with no other condictions, but the XII tabulae required also res habilis (in particular, not stolen) and then bona fides and iusta causa were added: the problem is if the usucation didn’t occur when these elements were missing, or if they allowed the party to “annul” it through reivindicatio.

Then, is it true that usucation aims to avoid the so-called probation diabolica? Does the substantive definition of usucaption describe its action? Or is it better to focus on procedure and evidence?

Perhaps, originally, the institution was also useful to avoid the uncertainties relied to the Roman legal formalism.

In addiction, how to explain the existence of the classical institution of usucapio pro herede, that didn’t require res habilis, bona fides and iusta causa and that Gaius describes as improba and lucrative?

And what about the relationship between usucaption and actio Publiciana and the prescription of actions?

In the end, the Roman law will be compared with the Greek, Arabian and Jewish law: every legal system, indeed, provides solutions to avoid legal claims about facts that happened too much time above.

The study of this topic will deepen the vision of the problems faced by the Roman law in its history and in general in the Western legal tradition.

From this point of view, the course will describe the history of the Roman usucaption and its technical legal mechanism in a different way from the usual reconstruction.

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

F. Zuccotti, Per una storia dell’usucapione romana [Vivagni V], in «Rivista di Diritto Romano», V, 2005, p. 35-61 (estr.);

F. Zuccotti, Per una storia della prothesmia proscrittiva, in «Rivista di Diritto Ellenico», II, 2002, p. 287-392 (di questo articolo non è richiesto lo studio relativo alle parti esegetiche dei testi greci);

F. Zuccotti, Sulle origini e sulla struttura dell’usucapione romana, di prossima pubblicazione negli scritti in onore di Pierluigi Zannini, p. 1-40 (estr.).

I tre testi del docente verranno messi on line a disposizione degli studenti nel sito dell’Università.

Per una trattazione istituzionale ma relativamente approfondita della materia di base, è prevista altresì, introduttivamente, la lettura e lo studio di L. Vacca, ‘Usucapione (Diritto romano)’, in «Enciclopedia del Diritto», XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 989-1022 (voce enciclopedica altresì ripubblicata in L. Vacca, Possesso e tempo nell’acquisto della proprietà. Saggi romanistici, Padova, Cedam, 2012, p. 131-203). Gli studenti dovranno procurarsi questo testo personalmente.

[English]

F. Zuccotti, Per una storia dell’usucapione romana [Vivagni V], in «Rivista di Diritto Romano», V, 2005, p. 35-61 (estr.)

F. Zuccotti, Per una storia della prothesmia proscrittiva, in «Rivista di Diritto Ellenico», II, 2002, p. 287-392 (students are not obliged to study the exegesis of the Greek texts)

F. Zuccotti, Sulle origini e sulla struttura dell’usucapione romana, to be published in «Scritti in onore di Pierluigi Zannini», p. 1-40 (estr.).

These three texts will be available for students on this website.

L. Vacca, ‘Usucapione (Diritto romano)’, in «Enciclopedia del Diritto», XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 989-1022 (also published in L. Vacca, Possesso e tempo nell’acquisto della proprietà. Saggi romanistici, Padova, Cedam, 2012, p. 131-203).



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Tabella degli orari

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Ultimo aggiornamento: 16/11/2017 11:25
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