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Oggetto:
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Diritto romano

Oggetto:

Roman law

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Anno accademico 2016/2017

Codice dell'attività didattica
GIU0339
Docente
Prof. Ferdinando Zuccotti (Titolare del corso)
Corso di studi
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - a Torino (D.M. 270/2004) [f004-c501]
Anno
4° anno
Tipologia
Di base o A scelta in tutti i corsi di studio del Dipartimento
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
IUS/18 - diritto romano e diritti dell'antichità
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Orale
Prerequisiti
Conoscenze umanistiche di base, specialmente in ambito storico.
Basic knowledge of humanities, mainly history.
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

La nascita della più parte dei concetti giuridici impiegati dalla moderna dogmatica giusprivatistica trova com’è noto le proprie origini nella storia del diritto romano e quindi nell’elaborazione dei giuristi antichi, in una evoluzione che attraverso il diritto intermedio collega, pressoché senza soluzione di continuità, il sorgere di tali nozioni alla moderna scienza del diritto: il rischio, tuttavia, è che proprio un simile collegamento ininterrotto porti a proiettare le visioni moderne di tali concetti sul diritto romano, dimenticando così le inevitabili differenze che separano le loro più recenti formulazioni dalla lenta e non sempre lineare elaborazione di tali nozioni da parte della giurisprudenza romana.

Il caso della nozione di frutto, specie in vista della sua non centralità nel quadro delle costruzioni sistematiche, e quindi del minor numero di fattori estranei che interferiscano con essa oscurandone gli aspetti essenziali, offre di tale fenomeno un esempio notevole e didatticamente alquanto efficace. In effetti, se si leggono le definizioni di tale figura nei manuali istituzionali di diritto privato romano, l’impressione che se ne ricava è che il concetto di “frutto” antico corrispondesse pianamente, non solo nelle sue linee essenziali ma altresì nelle sue funzioni sistematiche, alla descrizione di esso fornita dalla dogmatica moderna: ma se si guarda direttamente alle fonti che testimoniano il lavoro svolto dalla giurisprudenza romana in tale elaborazione, ponendosi quindi in una prospettiva storica che metta in risalto i tentativi di enucleazione di tale figura, le idee poi abbandonate e gli sforzi per giungere ad una definizione più soddisfacente, è agevole vedere come in realtà la nascita del moderno concetto di “frutto” sia alquanto più tardo di quanto si creda nella storia del diritto romano e soprattutto come la sua definizione in termini di “reddito”, poi in linea di massima prevalsa nella successiva dogmatica, sia molto più recente di quanto si potrebbe pensare.

Per tal verso, il corso vorrebbe contribuire a far comprendere allo studente come la nascita di una nozione dogmatica sia percorso alquanto più incerto ed accidentato rispetto a quella sicura linearità di sviluppo che spesso si è invece portati a dare per scontata, costituendo il contingente se non talvolta persino casuale effetto dell’intersecarsi di fattori altresì non giuridici e di esigenze costruttive del diritto, che procede il più delle volte secondo prospettive elaborative mutevoli nei vari periodi storici, giungendo a risultati provvisori che vengono poi rinunciati, in una evoluzione in certa parte finanche casuale che si tende poi a dimenticare una volta che tale figura si sia definitivamente assestata in una concezione giuridica definitiva.

Una più conscia e matura impostazione della visione giuridica di tali fondamentali aspetti, questa, che può sensibilmente contribuire a rendere la preparazione universitaria dello studente non solo di livello migliore nella percezione del conformarsi di fondo dei fenomeni studiati, ma soprattutto, in generale, meglio pronta a cogliere i fenomeni evolutivi del diritto e a comprenderne altresì le trasformazioni oggi in atto.

 

[English]

Learning objectives

The origins of many legal notions lay in ancient Roman law. Indeed, if we trace a linear evolution from the ancient Roman jurisprudence to modern science, we can confound the two different perspectives.

The case study of the notion of ‘fructus’ is an effective example of this phenomenon. Modern manuals describe this concept just like the modern one, but the ancient sources demonstrate that the notion of ‘fructus’ is recent, especially if considered as income.

The aim of the course is to demonstrate that the birth of a dogmatic notion is not linear as it seems, because it is influenced by many different factors. As a consequence, the student will be also able to understand, in general, the evolution of law and the transformations that are happening today.

 

 

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Fine del corso sarebbe quindi mostrare, per un verso, i vari fattori storico-giuridici che contribuiscono alla nascita e allo sviluppo delle nozioni dogmatiche, sottraendo quindi queste ultime ad una diffusa quanto superficiale visione atemporale di esse, e quindi approfondire le svariate ragioni che, in concreto, portarono i giuristi romani ad enucleare progressivamente il concetto di “frutto” che, quantomeno dal diritto giustinianeo, si proietta verso il diritto attuale: ripromettendosi anche, più in generale, di rendere parte integrante della preparazione giuridica di fondo del discente quella “relatività” delle nozioni dogmatiche che porta a considerarle come il contingente sviluppo di determinati fattori storici piuttosto che, secondo prospettive in buona parte ottocentesche, il risultato di una necessaria se non inevitabile riflessione logica e astratta sulle strutture atemporali e per così dire aprioristiche della costruzione giuridica.

Expected learning results

The aim of the course is to demonstrate that the historical-juridical factors concur to the birth and the evolution of dogmatic notions and to refute the a-temporal vision of them. Then, another target of the course is to study the reasons why the roman jurisprudence elaborated the concept of ‘fructus’ and, in general, to demonstrate that the relativity of dogmatic notions, that are the result of historical factors and not the result of an abstract and logic reflexion.

 



 

Oggetto:

Modalità di insegnamento

 

Oltre alle spiegazioni del docente, il corso tenterà nella sua seconda parte di coinvolgere gli studenti nella lettura e interpretazione delle fonti antiche oggetto del programma, in maniera tale da fornire loro gli strumenti per una cognizione elementare delle tecniche di esegesi dei testi giuridici romani.

 [English]

Teaching methods

The second part of the course contemplates the interpretation of ancient sources beside the traditional teacher’s explanation.

 

 

 

 

Oggetto:

Modalità di verifica dell'apprendimento

 

L’esame si svolgerà in maniera tradizionale in forma orale, ma l’interrogazione prenderà nel caso le mosse da un testo di diritto romano scelto dallo studente, in ordine al quale egli dovrà dare una spiegazione del significato e dei problemi giuridici presentati per poi collegarlo in maniera critica agli aspetti generali della materia oggetto del corso.

 

Oggetto:

Attività di supporto

Verranno fornite, pubblicandole nel sito dell’università, le traduzioni italiane delle fonti giuridiche romane esaminate nel corso. Per ogni problema relativo alla traduzione nonché alla spiegazione di tali testi, gli studenti che lo desiderino potranno rivolgersi agli assistenti indicati dal docente.

 

The Italian translation of the sources that the course examines will be published on the Internet site of the University. If any problem occurs, the students can contact the teacher’s assistants.

Oggetto:

Programma

Per quanto riguarda la parte generale, l’indagine prenderà le mosse dalle tre definizioni recate dal testo di Paolo conservato in D. 50.16.77, in cui il concetto di “frutto” viene prima rinvenuto in base alla nozione di “reddito”, differenziandolo da quello di ‘fruges’ (già usato dal diritto romano arcaico e ricomprendente soltanto frumenta et legumina), per negare quindi la definibilità di ‘frux’ come qualsiasi cosa destinata a nutrire l’uomo, mentre nel finale si ribadisce la ricordata nozione di ‘fruges’, escludendo che le leguminacee possano essere fatte rientrare nel ‘frumentum’. Il passo, pur ottenuto dai giustinianei giustapponendo definizioni tra loro separate nei testi classici, appare nel complesso fornire notizie genuine su tali nozioni e quindi fondamenta sufficienti per una ricostruzione generale di tali aspetti: si partirà quindi dalla antica nozione di ‘fruges’, che risale almeno alle previsioni contenute nelle XII Tavole, dove compare in varie previsioni, la cui immutabilità  – che fa sì che tale categoria permanga inalterata ancora nel diritto più tardo – è dovuta al fatto che nella originaria prospettiva romana dilatare o restringere il significato di un termine significava cambiare l’ambito di applicazione della norma che vi ricorreva, e quindi era un procedimento di regola usato con estrema prudenza, per passare ad esaminare fattispecie in cui i giuristi ampliano viceversa il significato di un termine – come in particolare avviene per il termine ‘glans’ – appunto al fine di applicare analogicamente una previsione legislativa a ulteriori casi in origine da essa non previsti, per arrivare poi ad esaminare, in relazione alla definizione secondo cui il “frutto” sarebbe qualsiasi cosa destinata ai bisogni nutrizionali dell’uomo, rifiutata da Paolo, la nota discussione giurisprudenziale sulla natura o meno di “frutto” attribuibile al figlio della schiava, in cui prevalse l’opinione negativa di Giunio Bruto in base alla considerazione per cui, se i frutti in quanto tali sono destinati all’uomo, quest’ultimo non può appunto essere considerato “frutto”. Seguendo tali direttrici si passerà quindi all’esame della più matura definizione di “frutto” come “reddito” attribuita a Giuliano, pervenendo così agli sviluppi che nel diritto postclassico e giustinianeo condurranno a quel mutamento di prospettive che permetterà di arrivare, secondo falsarighe implicitamente già proprie del diritto classico, al moderno concetto di “frutto civile”, in una nuova costruzione giuridica che risulta essere stata facilitata dal passaggio dal latino al greco prima come lingua madre dei prudentes orientali e poi come lingua normativa. Infine, partendo dalla distinzione giustinianea tra frutti “naturali” e “civili”, si esamineranno i rapporti delle fonti romane con la tripartizione medioevale tra frutti “naturali”, “industriali” e “civili”, dovuta a motivi in buona parte connessi alle diverse esigenze del nuovo contesto giuridico cristiano ma giustificate, in particolare dai glossatori, sulla base delle fonti romane.

Nella parte speciale, relativa alla ricordata fattispecie del partus ancillae, si approfondirà, oltre che l’opinione di Giunio Bruto poi prevalsa, le contrarie posizioni di Manlio Manilio e Publio Mucio Scevola, che verosimimente attribuivano il figlio della schiava all’usufruttuario in base alla regola generale della spettanza a questi di ogni cosa che il fondo produca, e quindi senza imperniare la loro motivazione sulla nozione di “frutto”, cui invece ricorse Bruto introducendola forse per la prima volta nelle costruzioni del diritto. Per tal verso, al di là delle motivazioni offerte come spiegazione della regola secondo cui ‘partus ancillae in fructu non est’ dalla giurisprudenza romana, si vedrà come con ogni probabilità il reale motivo del prevalere di questa sia da rintracciare nella particolare longevità dello schiavo, che lo differenzia da ogni altro frutto animale e lo fa di regola sopravvivere alla usufruttuario: per cui, essendo nato lo ius utendi fruendi allo scopo di consentire alla vedova di continuare a vivere sino alla sua morte secondo lo stesso tenore di quando era vivo il marito, lasciare a lei il figlio della schiava avrebbe significato, in contrasto con le finalità proprie di tale istituto, consegnare lo schiavo, alla morte della vedova, agli agnati di questa, suoi normali eredi legittimi, privando di tale bene i figli, legittimi eredi del pater e solo provvisoriamente sacrificati nelle loro aspettative sui beni a vantaggio della madre. Tale indagine, tra l’altro, consentirà di approfondire le fonti in materia di schiavitù, specie ciceroniane, e dunque di esaminare il reale atteggiamento del mondo antico verso tale fenomeno, mentre d’altra parte condurrà altresì a considerare l’importanza assunta, nel prevalere della risposta negativa di Giunio Bruto circa il problema del partus ancillae, dalla corrispondenza tra il latino ‘fructus’ e il termine greco ‘karpòs’, che significa “frutto” ma altresì “mano”, e mette quindi in luce, nella funzione apprensiva di tale organo che è a base del collegamento tra le due accezioni del termine, gli aspetti nutrizionali della figura di “frutto”, che conducono quindi – in una prospettiva retorica di non lieve impatto nelle concezioni antiche, inclini a rintracciare nell’etimologia della parola la realtà stessa del fenomeno – ad escludere che un uomo possa essere tale.

 

[English]

First part: the course will start with the examination of the three definitions contained in D. 50.16.77. The source provides general information about the ancient notion of ‘fruges’, that also appears in the XII Tabulas.  Then, it will be taken into consideration the analogic extension of the concept and the dispute about the ‘partus ancillae’. In the light of this considerations, the notion of ‘fructus’ as income and the distinction between ‘fructus civiles’, ‘fructus naturales’ and ‘fructus industriales’ will be analyzed. Second part: the second part of the course concerns the different ancient opinions about ‘partus ancillae’ and the rule  ‘partus ancillae in fructu non est’. It will be explained how this rule is related to the slave’s longevity and to the widow’s ‘ius utendi fruendi’. The investigation will also study the ancient sources about slavery and the correspondence between the Latin word ‘fructus’ and the Greek word ‘karpòs’, that also means “hand”.

 

 

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

F. Zuccotti, «Fruges fructusque» (studio esegetico su D. 50.16.77). Per una ricerca sulle origini della nozione di «frutto», Padova, Cedam, 2000, p. X, 224;

F. Zuccotti, «Partus ancillae in fructu non est», in «Antecessori Oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi)», Padova, Cedam, 2001, p. 185-326

I testi per la preparazione dell’esame verranno posti a disposizione degli studenti in e-book scaricabili dal sito dell’università.

Trattandosi di studi di diritto romano non espressamente destinati all’insegnamento universitario, gli studenti potranno ovviamente non studiare per la preparazione dell’esame le note relative ai riferimenti bibliografici o testuali che non costituiscano una diretta spiegazione di quanto recato dal testo o ne rappresentino un approfondimento (esclusione che, tenendo presente altresì la corposa parte costituita dagli indici delle fonti e degli autori citati, riduce in pratica quasi alla metà la parte degli e-book utile ai fini dell’esame).

 

[English]

F. Zuccotti, «Fruges fructusque» (studio esegetico su D. 50.16.77). Per una ricerca sulle origini della nozione di «frutto», Padova, Cedam, 2000, p. X, 224;

F. Zuccotti, «Partus ancillae in fructu non est», in «Antecessori Oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi)», Padova, Cedam, 2001, p. 185-326

The texts will be available as e-books on the site of the University.

Students can avoid to study bibliographical and textual notes.



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Note

Tabella degli orari

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2016 15:53
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